Molti lo hanno sostenuto, ma nessuno finora aveva messo nero su bianco una proposta. Ieri 10 senatori hanno depositato in Senato un Disegno di Legge dal titolo inequivocabile: “Abrogazione delle norme in materia di rimborso delle spese elettorali sostenute da partiti politici e movimenti“. Un articolo e 5 commi – nemmeno mezza paginetta – per abrogare “norme che non riscuotono ormai alcun consenso da parte dell’opinione pubblica e che risultano aver fallito fallita il loro intento più nobile, ovvero quello di limitare i casi di malversazione e di corruzione“.
I 10 eletti che hanno sottoscritto il Disegno di Legge sono parlamentari del PD, tutti vicini a Matteo Renzi: si tratta di Andrea Marcucci, Rosa Maria Di Giorgi, Stefano Collina, Nadia Ginetti, Roberto Cociancich, Laura Cantini, Mauro Del Barba, Isabella De Monte, Stefano Lepri e Mario Morgoni.
Ecco il Disegno di Legge con la presentazione in preambolo:
Senato della Repubblica (XVII LEGISLATURA)
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori
MARCUCCI, CANTINI, DI GIORGI, COCIANCICH, DEL BARBA, LEPRI,
GINETTI, DE MONTE, COLLINA, MORGONI
Abrogazione delle norme in materia di rimborso delle spese elettorali sostenute da partiti politici e movimenti
Onorevoli colleghi! Il finanziamento pubblico ai partiti fu introdotto in Italia nel 1973 con la legge ‘Piccoli’. Il Parlamento intendeva così rassicurare l’opinione pubblica che, attraverso il sostentamento diretto dello Stato, i partiti non avrebbero avuto bisogno di ricorrere alle risorse di grandi gruppi economici ed in modo particolare di quelli derivanti dai grandi monopoli di Stato. A bilanciare tale previsione, si introduceva il divieto di percepire finanziamenti da strutture pubbliche ed un obbligo (penalmente sanzionato) di pubblicità e di iscrizione a bilancio dei finanziamenti provenienti da privati, se superiori ad un modico ammontare. All’inizio degli anni 80, con la legge n. 659 del 1981, le risorse messe a disposizione per le forze politiche vengono raddoppiate e viene introdotta una nuova forma di pubblicità, che risulterà però inutile: i partiti devono depositare un rendiconto finanziario annuale su entrate e uscite, per quanto non siano soggetti a controlli effettivi. Nel 1993 i radicali, sull’onda degli scandali di tangentopoli, presentarono un referendum che dette risultati inequivocabili: il 90,3 dei voti validi si espresse infatti a favore dell’abrogazione di alcune delle norme della legge sul finanziamento pubblico ai partiti.
Ciò nonostante, nello stesso dicembre 1993, il Parlamento modificò, con la legge n. 515 del 10 dicembre 1993, la già esistente legge sui rimborsi elettorali, definiti “contributo per le spese elettorali”, subito applicata in occasione delle elezioni del 27 marzo 1994. Per l’intera legislatura vengono erogati in unica soluzione 47 milioni di euro.
A seguito di una nuova ondata di scandali, nella primavera del 2012, la norma viene modificata con l’art 5 della legge n. 96 del 6 luglio 2012, con un taglio delle risorse erogabili e con l’obbligo per i partiti o movimenti di avere uno statuto conformato a principi democratici nella vita interna per aver diritto ad accedere ai rimborsi elettorali.
Con il presente progetto di legge, invece, si intende abrogare tutte le norme che attribuiscono ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. Norme che non riscuotono ormai alcun consenso da parte dell’opinione pubblica e che risultano aver fallito fallita il loro intento più nobile, ovvero quello di limitare i casi di malversazione e di corruzione.
Il meccanismo di rimborso disciplinato dalla legge attualmente in vigore, non fa infatti alcun riferimento alle spese sostenute dai partiti e movimenti politici nelle competizioni elettorali ma commisura il contributo ai voti ricevuti e limita il rimborso alle sole formazioni politiche e liste elettorali che hanno conseguito una rappresentanza nelle assemblee elettive, ovvero un numero minimo di voti percentualmente riferito al numero dei votanti.
A seguito dell’eventuale approvazione di tale disegno di legge, il Parlamento potrà verificare tutte le diverse proposte relative ad un meccanismo alternativo e trasparente del finanziamento alle forze politiche, a partire da quelli che prevedono meccanismi di erogazione diretta da parte dei cittadini con il credito di imposta.
DISEGNO DI LEGGE
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ART. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981 n. 659;
b) l’articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;
c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l’articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole «dagli aventi diritto», l’articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali» 16, limitatamente al secondo periodo, e l’articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
d) l’articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
e) l’articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10 e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
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